(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 31/I-II del 3 agosto 2018 della Regione Trentino-Alto Adige) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'art. 1della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; b) nel comma 9 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; c) nel comma 11 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; d) nel comma 13 le parole: «e per i due successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi». 2. All'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: «e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 e' deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalita' di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2. 2-ter. Al fine di perseguire le finalita' previste dal comma 2-bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalita' dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilita' aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente e' deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo e' deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalita' di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali. 2-quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, e' concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale e' stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.»; c) nel comma 3 le parole: «e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non puo' superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per il successivo, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 non puo' comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 e' inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).». 4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.